L'accertamento del valore di trasferimento dell'immobile per l'applicazione dell'imposta di registro si basa sul valore del bene o del diritto che costituisce il trasferimento, che può coincidere con il valore dichiarato dalle parti in atto o, se superiore, con il corrispettivo pattuito. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari si intende per valore quello venale in comune commercio.
In presenza di determinati requisiti soggettivi e oggettivi, si applica il criterio della “valutazione automatica” quale criterio opzionale applicabile su richiesta della parte acquirente. La valutazione automatica si applica solo per le cessioni nei confronti di persone fisiche che non esercenti attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, che lo richiedano espressamente nell'atto di compravendita indipendentemente dal corrispettivo pattuito. Le parti hanno comunque l’obbligo di indicare nell’atto il corrispettivo pattuito.