Chi acquista la prima casa decade dalle agevolazioni fiscali se:
- ha prestato una dichiarazione falsa in merito alla sussitenza delle condizioni per ottenere l'agevolazione;
- non trasferisce la residenza nel Comune ove è situato l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto;
- venda o doni l'abitazione entro 5 anni dall'acquisto, a meno che entro 1 anno non riacquisti un altro immobile da adibire sempre ad abitazione principale.
L'agevolazione non si perde anche se il riacquisto riguarda un terreno sul quale costruire l'abitazione principale.
Non basta pero' solo l'acquisto del terreno ma occorre che sullo stesso si realizzi un fabbricato “non di lusso” da adibire ad abitazione principale. Inoltre come già precisato dalla risoluzione 44/E del 2004, richiamata dalla circ. 38/2005, il diritto alla agevolazione non si perde qualora il nuovo immobile non sia ultimato; infatti è sufficiente che il fabbricato sia venuto ad esistenza, e cioè che esista un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e che sia ultimata la copertura.
La sanzione in caso di decadenza dei benefici è del 30% dell'imposta oltre agli interessi di mora.