In caso di vendita di immobili da parte di persone fisiche, si ha plusvalenza tassabile solo se l'immobile:
- è stato ceduto a titolo oneroso;
- non è stato acquisito per successione;
- è stato ceduto prima di 5 anni dal momento dell'acquisto o della costruzione;
- non è stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione. Per il calcolo del quinquennio è necessario fare riferimento alla data in cui viene ceduto l'immobile, indipendente dal momento in cui avviene il pagamento del prezzo pattuito.
Dal 2006 è prevista la tassazione della plusvalenza anche nel caso di cessioni a titolo oneroso di immobili acquisiti per donazione, prima esclusi al pari di quelli pervenuti per successione.
E' equiparato il trattamento fiscale previsto nel caso di cessioni di immobili acquistati a titolo oneroso a quello dell'ipotesi in cui l'acquisizione è avvenuta per donazione, stabilendo che è soggetta a tassazione la plusvalenza a seguito della cessione a titolo oneroso di immobili acquisiti per donazione.
La condizione è che non siano decorsi 5 anni dalla data di acquisto dell'immobile da parte del donante alla data della cessione.
In alternativa alla tassazione ordinaria è prevista la possibilità di scegliere la tassazione con una imposta sostitutiva del 20%. La richiesta deve essere fatta nell'atto divendita con dichiarazione resa al notaio,che provvede direttamente ad applicare e a versare l’imposta sostitutiva.