Il meccanismo per beneficiare dell’esenzione IRPEF è diverso a secondo che l’abitazione principale paga o meno l’IMU.
Ricordiamo infatti che le case di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per il 2014 hanno pagato l’Imu e pertanto non concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Le altre abitazioni di tipo economico, destinate ad abitazione principale, che non hanno pagato l’Imu concorrono alla determinazione del reddito complessivo e pertanto il relativo reddito catastale, viene neutralizzato attraverso una deduzione dal reddito complessivo di un importo pari alla rendita catastale della casa e delle relative pertinenze.
Le pertinenze ammesse alla deduzione sono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali.
Attenzione che il reddito dell’abitazione principale di lusso, soggetta a IMU ed esente da Irpef, non concorrendo alla formazione del reddito imponibile, deve essere indicato per memoria in un apposito rigo della dichiarazione dei redditi 2015 ( Rigo RN50 Altri dati) in quanto assieme ai redditi relativi ai fabbricati non locati, nonché al reddito dominicale dei terreni non affittati e i redditi relativi ai fabbricati situati all’estero, puo’ assumere rilievo nell’ambito di prestazioni assistenziali o previdenziali.