I fabbricati per essere considerati rurali devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:
• il fabbricato deve essere posseduto dal titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario, o dal soggetto che conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
• l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda
• il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 mq. Se sul terreno sono praticate colture intensive ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 mq;
• il volume d'affari da attività agricole del soggetto deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.
Se il terreno è ubicato in comune considerato montano, tale volume di affari deve risultare superiore ad 1/4 del reddito complessivo;
• il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione. Tale requisito è riferito al soggetto che conduce il fondo e che può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo;
In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.
Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 mq per un abitante e di un vano catastale o di 20 mq per ogni abitante oltre il primo.
Le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.