Si, l’agevolazione è ammessa a condizione che siano presenti tutti gli altri requisiti richiesti, compreso quello dell’immobile non di lusso.
La circolare la n. 38/E del 2005 ha confermato tale interpretazione che dalla legge non è ammessa in maniera esplicita.
L’agevolazione “prima casa” spetta anche nell’ipotesi in cui il trasferimento riguardi un immobile in corso di costruzione che presenti, seppure in fieri, le caratteristiche dell’abitazione “non di lusso” secondo i criteri stabiliti dal D.M. 2 agosto 1969 valevoli fino al 31/12/2013 e dal 1° gennaio 2014, purchè non rientri nelle categorie catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) o A/9 (castelli e palazzi).
L'affermazione della Circolare trova fondamento nella costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che si è formata in questi anni. Per la Corte infatti i benefici fiscali per l'acquisto della “prima casa” … spettano anche all'acquirente di immobile in corso di costruzione, da destinare ad “abitazione non di lusso”, anche se tali benefici possono essere conservati soltanto qualora la finalità dichiarata dal contribuente nell’atto di acquisto, di destinare l'immobile a propria abitazione, venga da questo realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell’Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di tali benefici, che con riferimento all'imposta di registro è di tre anni dalla data di registrazione dell'atto.