Se non è stata pagata l’Iva alla scadenza è possibile ravvedersi. A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), per i tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate (quindi anche l'Iva), è possibile ravvedersi anche se sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche. L'unico evento che ostacola l'utilizzo del ravvedimento è la notifica di un avviso di accertamento o avviso di irregolarità.
Per perfezionare il ravvedimento occorrerà versarel'Iva omessa con lo stesso codice previsto per il versamento nei termini, piu’ la sanzione nella seguente misura:
- a 1/15 del minimo per ciascun giorno di ritardo (dallo 0,2% al 2,80%), entro il 14° giorno;
- a 1/10 del minimo (3%), fisso, dal 15° al 30° giorno di ritardo;
- a 1/9 del minimo (3,33%), fisso, entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione;
- a 1/8 del minimo (3,75%), fisso, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- a 1/7 del minimo (4,29%), fisso, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- a 1/6 del minimo (5%), fisso oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
La sanzione si versa utilizzando il codice tributo 8904 .
Oltre alla sanzione sono dovuti gli interessi legali nella misura dello 0,5% a partire dal 1° gennaio 2015 (1% per tutto il 2014), con il codice tributo 1991.