Nel caso in cui il sostituto non abbia versato integralmente o parzialmente le ritenute, può rimediare attraverso l’istituto del Ravvedimento Operoso. Il sostituto sarà tenuto al pagamento della ritenuta omessa, degli interessi dello 0,5% (a partire dal 1° gennaio 2015) e della sanzione ridotta a:
1/15 del minimo (dallo 0,2% al 2,80%) per ogni giorno di ritardo se il ravvedimento è effettuato entro il 14° giorno dalla scadenza;
1/10 (quindi 3%) se il ravvedimento è effettuato dal 15° giorno dalla scadenza ma entro 30 giorni,
1/9 (quindi 3,33%) se il ravvedimento è effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione,
1/8 (quindi 3,75%) se il ravvedimento è effettuato entro entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
1/7 (quindi 4,29%) se il ravvedimento è effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
1/6 (quindi 5%) se il ravvedimento è effettuato oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
L'unico ostacolo all'utilizzo del ravvedimento è la notifica di un avviso di accertamento o avviso di irregolarità.