Il D.Lgs 139/2015 ha introdotto in bilancio il principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, confermato poi nell'OIC 11- Finalità e postulati del bilancio di esercizio, pubblicato nella versione aggiornata il 22 marzo 2018 dall'organismo italiano di contabilità.
Occorre premettere che il contratto di leasing può essere distinto in due tipologie:
Leasing finanziario: acquisto di un bene dietro pagamento di corrispettivi, con trasferimento dei rischi connessi allo stesso. La corresponsione dei canoni è paragonabile ad un’anticipazione del prezzo del bene.
L’introduzione all’art. 2423-bis del numero 1-bis, che inserisce tra i principi di redazione del bilancio la prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, sembra favorire questo metodo di registrazione del contratto di leasing finanziario. In questa ipotesi il leasing è trattato come una vendita:
1. Rilevazione del bene
Diversi Beni in leasing iva |
a |
Debito verso la società di leasing |
2. Pagamento del canone
Debito verso la società di leasing |
a |
Banca c/c |
Se si rileva il contratto di leasing con il metodo patrimoniale,il leasing è trattato come una normale locazione (con prevalenza della forma giuridica rispetto alla sostanza economica del contratto):
Scritture contabili:
Diversi Canone di leasing Iva |
a |
Debito verso società di leasing |
2. Pagamento del canone
Debito verso società di leasing |
|
Banca c/c |
3. Pagamento del riscatto
Diversi Immobilizzazioni Iva |
a |
Banca c/c |
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