Domanda e Risposta Pubblicata il 28/01/2019

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INTRA 2019: cosa fare in caso di errori o dimenticanze

Cosa succede quando ci si accorge di errori o dimenticanze nel modello Intrastat? Le sanzioni previste



Nessuna modifica agli obblighi di comunicazione delle operazioni intracomunitarie tramite i modelli INTRA con l'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato di fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, come sempre, la presentazione di un modello INTRA incompleto o inesatto ha delle conseguenze per l'operatore economico, in quanto sono previste sanzioni amministrative.

In generale, si consiglia al contribuente, non appena si rende conto di errori o omissioni, di procedere immediatamente alla correzione presentando i modelli rettificativi, per beneficiare del versamento ridotto previsto dall'istituto del ravvedimento operoso. Il versamento si effettua con il modello di pagamento F24 indicando

Di seguito uno schema delle sanzioni previste in base alle violazioni commesse. 

Violazione Sanzione
Dichiarazione incompleta o inesatta presentata entro 30 giorni dalla richiesta presentata dall'ufficio da 250 euro a 500 euro
Dichiarazione incompleta o inesatta regolarizzata spontaneamente o entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio  nessuna sanzione
Omissione/inesattezza dati statistici di elenchi INTRA da parte di persone fisiche che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni/arrivi per 750.000 euro da 206 a 2.065 euro
Omissione/inesattezza dati statistici di elenchi INTRA da parte di società e enti che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni/arrivi per 750.000 euro da 516 a 5.164 euro

Riferimenti normativi
DECRETO LEGISLATIVO 471/97


DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322
Art. 11. Sanzioni amministrative 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:
a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;
b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e societa'. 2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, e' effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.

Fonte: Fisco e Tasse


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