Nessuna modifica agli obblighi di comunicazione delle operazioni intracomunitarie tramite i modelli INTRA con l'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato di fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, come sempre, la presentazione di un modello INTRA incompleto o inesatto ha delle conseguenze per l'operatore economico, in quanto sono previste sanzioni amministrative.
In generale, si consiglia al contribuente, non appena si rende conto di errori o omissioni, di procedere immediatamente alla correzione presentando i modelli rettificativi, per beneficiare del versamento ridotto previsto dall'istituto del ravvedimento operoso. Il versamento si effettua con il modello di pagamento F24 indicando
Di seguito uno schema delle sanzioni previste in base alle violazioni commesse.
Violazione | Sanzione |
Dichiarazione incompleta o inesatta presentata entro 30 giorni dalla richiesta presentata dall'ufficio | da 250 euro a 500 euro |
Dichiarazione incompleta o inesatta regolarizzata spontaneamente o entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio | nessuna sanzione |
Omissione/inesattezza dati statistici di elenchi INTRA da parte di persone fisiche che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni/arrivi per 750.000 euro | da 206 a 2.065 euro |
Omissione/inesattezza dati statistici di elenchi INTRA da parte di società e enti che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni/arrivi per 750.000 euro | da 516 a 5.164 euro |
Riferimenti normativi
DECRETO LEGISLATIVO 471/97
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322
Art. 11. Sanzioni amministrative 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:
a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;
b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e societa'. 2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, e' effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.