Nel caso in cui il lavoratore sia contrattualmente obbligato a rispondere alla chiamata e si rifiuti, senza giustificato motivo, si avrà:
- la risoluzione del contratto;
- la restituzione dell'indennità di disponibilità relativa al periodo successivo al rifiuto;
- il risarcimento del danno (nella misura prevista dal CCNL).