No. Nonostante occorra versare nuovamente l’intera imposta sostitutiva calcolata sull’intero nuovo valore risultante dalla perizia più recente si avrà, però, diritto, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, al rimborso di quanto già versato entro i 48 mesi.
In caso di versamento rateizzato della “vecchia” imposta sostitutiva, si potrà, peraltro, interrompere il versamento delle rate non ancora scadute relative alla precedente rivalutazione.