Sì. Nella Circolare n. 29/E/2010, l’Agenzia delle Entrate afferma che non soggiacciono alle nuove regole sulla compensazione in vigore dal 2010 (limite massimo di credito Iva compensabile pari a € 10.000 o € 15.000) le compensazioni Iva utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito, considerate “compensazioni interne”.
Al contrario, sono considerate compensazioni “esterne” e, quindi, soggiacciono alle nuove regole, le compensazioni usate per compensare un debito Iva precedente con un credito Iva maturato successivamente a tale debito.