La frazionabilità del contributo minimo esanarco segue una regola particolare nel caso di attività iniziata o cessata nel corso dell'anno.
Per il principio di frazionabilità del minimale Enasarco, in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo del minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, sempreché in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività.