In base all’art. 51, comma 2, lett. c), del Tuir, le “prestazioni sostitutive della mensa aziendale” concesse dal datore di lavoro ai propri dipendenti, più note come “ticket restaurant” o “buoni pasto”, prevede che esse non concorrono a formare reddito imponibile per il lavoratore dipendente fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29. L’importo che eccede tale soglia viene, invece, tassato come reddito di lavoro dipendente.