I Centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati (iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo dei consulenti del lavoro) devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni 730 (modello 730-4).
I sostituti d’imposta devono presentare il modello di Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate per comunicare l’indirizzo telematico dove ricevere il flusso delle comunicazioni relative ai 730- 4.
La comunicazione non deve essere inviata dai sostituti d’imposta che hanno partecipato al flusso telematico dei modelli 730-4 nell’anno 2011.
A partire dal 2012 tutti i sostituti d’imposta devono partecipare al flusso telematico dei risultati finali dei modelli 730.
Con Provvedimento del 2/02/2012 è stato approvato il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate", con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati