Nel caso di compensazione di crediti effettivamente “esistenti”, ma per importi che eccedono il limite massimo, non si realizza la violazione relativa alla compensazione di crediti inesistenti, come chiarito dalla Circolare n. 8/E del 13 Marzo 2009. La compensazione di crediti esistenti, ma per importi superiori ai limiti massimi consentiti per ogni anno solare, continua ad essere punita con la sanzione pari al 30% dell’importo che eccede il suddetto limite.