Le principali clausole che deve contenere lo statuto per poter beneficare delle agevolazioni fiscali sono contenute nel co. 8 art. 148 DPR 917/1986, e possiamo cosi' riassumerle:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione;
b) devoluzione del patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fine di pubblica utilità (sentito l'Organismo di controllo);
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto senza limiti di tempo e con diritto di voto;
d) obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;
e) democraticità della struttura (eleggibilità degli amministratori, principio del voto singolo, sovranità dell'assemblea, criteri di ammissione ed esclusione dei soci, criteri e forme di pubblicità di convocazione dell'assemblea, delle delibere, dei bilanci o rendiconti);
f) intrasmissibilità della quota associativa (eccetto il trasferimento a causa di morte) e non rivalutabilità della stessa.
Le associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione e nell'oggetto sociale la finalità sportiva dilettantistica ed inoltre:
- Devono prevedere il divieto per gli amministratori di ricoprire altre cariche sociali in altre società o associazioni
sportive dilettantistiche
- Attribuire la legale rappresentanza
- Prevedere che in caso di scioglimento, il patrimonio deve essere devoluto a fini sportivi
Per godere delle agevolazioni fiscali le associazioni sportive devono inoltre essere riconosciute dal Coni.