Non sono soggetti passivi Iva i privati o soggetti passivi quando agiscono in proprio per uso personale o per quello dei propri dipendenti (comunemente detti rapporti Business to Consumer o B2C). Per questi soggetti continua ad applicarsi il c.d. criterio del luogo del prestatore previsto dall’articolo 45 della Direttiva IVA n. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
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