Il disabile che ha fruito dell’esenzione del pagamento del bollo deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata A/R all’Ufficio competente (della Regione o dell’Agenzia delle Entrate) la seguente documentazione:
1) certificazione attestante la condizione di disabilità;
3) fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto, ovvero autocertificazione (nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile).
La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione, il ritardo non fa perdere il diritto all’agevolazione.
Gli uffici che ricevono l’istanza comunicheranno l’accoglimento o l’eventuale diniego.
L’esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l’istanza e ad inviare nuovamente la documentazione.
Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché l’auto viene venduta) l’interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.
Ricordiamo che ciò vale per veicoli che rispettano limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata sull'acquisto (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel).
FAQ RIVISTA AD APRILE 2013