Per accedere allo scudo è obbligatorio il rimpatrio (trasferimento fisico) delle somme derivanti da attività finanziarie e patrimoniali detenute in paesi non aderenti allo Spazio economico europeo (See). È prevista anche l'ipotesi di rimpatrio giuridico, se l'intermediario italiano assume in custodia, deposito, amministrazione o gestione le attività all'estero.