Domanda e Risposta Pubblicata il 17/03/2017

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Cosa sono i voucher per lavoro accessorio e chi può utilizzarli?

Caratteristiche e valore dei voucher o "buoni lavoro" per il lavoro accessorio e i soggetti "prestatori di lavoro". Abrogati con decreto-legge n. 25 del 17-3-2017



AGGIORNAMENTO i voucher lavoro sono stati aboliti dal decreto-legge 25 del 17.3.3017, attualmente in fase di conversione in legge in Parlamento. Le norme descritte sotto restano però valide per i buoni circolanti, overo i voucher acquistati prima dell'entrata in vigore del decreto 17 marzo 2017 .
 I buoni lavoro (o voucher) rappresentano un sistema di pagamento del lavoro occasionale accessorio, cioè di quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario, che tuttavia garantiscono oltre alla retribuzione anche la copertura previdenziale presso l’Inps e quella assicurativa presso l’Inail.
Il limite massimo di compeso che ogni lavoratore  può percepire con questa modalità  per il 2017 è di 7000 euro totali.
Questo tipo di retribuzione non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.),
Ad oggi,   il  valore netto  del voucher in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione , al costo di 10 euro per il datore di lavoro, salvo che per il settore agricolo, dove, si fa riferimento al contratto specifico.
I committenti – cioè coloro che impiegano lavoratori come  prestatori di lavoro accessorio - possono essere:
N.B.  è escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell’appalto o della somministrazione.  Fanno eccezione  le società di servizi per le attività di stewarding in manifestazioni calcistiche.
I prestatori che possono accedere al lavoro accessorio sono:
Attenzione: per i lavoratori dipendenti il ricorso all’istituto del lavoro accessorio non è  permesso  presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente (Circolare INPS n. 49/2013).
I prestatori di lavoro extracomunitari possono svolgere attività di lavoro accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno. In questo caso 
Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.

In base alla vigente normativa quindi è possibile utilizzare i buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori.

Attenzione: Fa eccezione il settore agricolo in cui il lavoro accessorio è ammesso per:

le    aziende con volume d’affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l’utilizzo di :

  • pensionati
  •  giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università) e

le    aziende con volume d’affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale purché non sia stato iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Per restare aggiornato segui il nostro Dossier gratuito Voucher e Lavoro Occasionale 

Fonte: Inps


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