AGGIORNAMENTO i voucher lavoro sono stati aboliti dal decreto-legge 25 del 17.3.3017, attualmente in fase di conversione in legge in Parlamento. Le norme descritte sotto restano però valide per i buoni circolanti, overo i voucher acquistati prima dell'entrata in vigore del decreto 17 marzo 2017 .
I buoni lavoro (o voucher) rappresentano un sistema di pagamento del lavoro occasionale accessorio, cioè di quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario, che tuttavia garantiscono oltre alla retribuzione anche la copertura previdenziale presso l’Inps e quella assicurativa presso l’Inail.
Il limite massimo di compeso che ogni lavoratore può percepire con questa modalità per il 2017 è di 7000 euro totali.
Questo tipo di retribuzione non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.),
Ad oggi, il valore netto del voucher in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione , al costo di 10 euro per il datore di lavoro, salvo che per il settore agricolo, dove, si fa riferimento al contratto specifico.
I committenti – cioè coloro che impiegano lavoratori come prestatori di lavoro accessorio - possono essere:
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famiglie;
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condomìni
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enti senza fini di lucro;
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soggetti non imprenditori;
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imprese familiari;
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imprenditori agricoli;
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aziende ed imprenditori operanti in tutti i settori;
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enti pubblici
N.B. è escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell’appalto o della somministrazione. Fanno eccezione le società di servizi per le attività di stewarding in manifestazioni calcistiche.
I prestatori che possono accedere al lavoro accessorio sono:
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pensionati
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studenti nei periodi di vacanza
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percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità;
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lavoratori autonomi,
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lavoratori dipendenti pubblici e privati.
Attenzione: per i lavoratori dipendenti il ricorso all’istituto del lavoro accessorio non è permesso presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente (Circolare INPS n. 49/2013).
I prestatori di lavoro extracomunitari possono svolgere attività di lavoro accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno. In questo caso
Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.
In base alla vigente normativa quindi è possibile utilizzare i buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori.
Attenzione: Fa eccezione il settore agricolo in cui il lavoro accessorio è ammesso per:
le aziende con volume d’affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l’utilizzo di :
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pensionati
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giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università) e
le aziende con volume d’affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale purché non sia stato iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.