Il modello EAS deve essere trasmesso esclusivamente via telematica e può essere inviato direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.