Sono obbligati alla presentazione del modello tutti gi enti di tipo associativo. L’obbligo riguarda anche le società di capitali sportive dilettantistiche che svolgono di fatto attività commerciale.
Deve essere presentato dagli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008 ossia il 29 novembre 2008, sia da quelli costituiti successivamente a tale data.
Non sono tenuti alla presentazione del modello:
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, che svolgono attività commerciali marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995;
- le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime forfettario di cui alla L. n.389/91;
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che non svolgono attività commerciali;