L’articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riconosce alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci un credito d’imposta corrispondente a quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008 per ciascun veicolo, posseduto e utilizzato per la predetta attività, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 8 ottobre 2008 n. 146981/2008 è stata determinata la misura del credito d’imposta spettante, pari:
– al 35 per cento dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008 per ciascun veicolo di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate;
– al 70 per cento dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008 per ciascun veicolo di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate.
Il credito d’imposta compete nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti d’importanza minore “de minimis”, entro il limite complessivo di euro 100.000 nell’arco di tre esercizi finanziari.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il codice tributo “6809”.