L'art. 26 del DPR 633 del 1972 prevede che il creditore può operare una variazione in diminuzione per l'imponibile e l'imposta in conseguenza della procedura concorsuale. La Circolare 77/E del 2000 ha chiarito che tale termine decorre, nel caso fallimento, dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni al piano di riparto (10 giorni) oppure dalla scadenza del termine per il reclamo alla chiusura del fallimento.