Il riporto delle perdite è stato modificato con effetto dal 1 gennaio 2008 dalla Finanziaria 2008. Si ritiene comunque che per perdite maturate nel periodo 2006/2007, non utilizzate e riportate "a nuovo" negli esercizi successivi, continuano ad applicarsi le precedenti regole.
Pertanto dette perdite maturate in periodi d'imposta durante i quali trovava applicazione solo la compensazione c.d. "verticale" (perdite e redditi aventi la medesima natura), potranno essere portate in compensazione con redditi aventi la stessa natura (compensazione verticale) e non con altri redditi come per le perdite maturate a partire dal 2008 (compensazione orizzontale).Decorsi cinque anni dal periodo di formazione, le predette perdite non saranno più utilizzabili, salvo il caso in cui non sussista alcun limite temporale trattandosi di perdite prodotte nei primi tre esercizi dall'inizio dell'attività.