Assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e di quelli capitalizzati sul costo dei beni ( interessi sui finanziamenti contratti per l’acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, interessi compresi tra le rimanenze dalle imprese di costruzioni immobili ecc.)
Chi vanta dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione, in maniera cronica in ritardo nei pagamenti, puo’ considerare tra gli interessi attivi quelli virtuali calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto. La norma ha lo scopo di non aggravare la situazione di chi lavora con gli enti pubblici, costretta ad indebitarsi a causa dei ritardi nei pagamenti degli stessi enti.