Domanda e Risposta Pubblicata il 28/01/2010

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L’omessa o errata comunicazione della dichiarazione di intento può essere sanata?



Entro il giorno 16 del  mese successivo a quello di ricevimento, occorre procedere all'invio telemativo di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella quale vengono indicate le dichiarazioni di intento ricevuto nel mese precedente.

L’omessa o errata comunicazione  delle dichiarazioni di intento può essere oggetto di ravvedimento operoso.
Se  l'errore viene scoperto prima della scadenza del termine di presentazione della comunicazione si  può rettificare o integrare la comunicazione, mediante l’invio di una nuova comunicazione, completa in tutte le sue parti, barrando la casella “correttiva nei termini”.
Se invece i termini sono scaduti il cedente/prestatore, sempre che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche, di cui abbia avuto formale conoscenza, può ricorrere all’istituto del ravvedimento, effettuando i seguenti adempimenti:
• invio della comunicazione precedentemente omessa ovvero la comunicazione corretta;
• pagamento della sanzione ridotta ad 1/10 del minimo.
La circolare numero 41/E del 26 Settembre 2005, prevede il pagamento della sanzione da € 258 ad € 2.065; l’importo della sanzione da ravvedimento operoso da versare, secondo quanto stabilito dall’articolo 16, comma 5, del Decreto Legge numero 185 del 2008, viene ridotto ad un decimo del minimo.
Il termine per poter accedere all’istituto del ravvedimento operoso è fissato in un 1 anno dal momento in cui è stata commessa la violazione. 
Vi è  responsabilità solidale con l’esportatore abituale nei casi in cui il cedente/prestatore:
• non invia la comunicazione dei dati contenuti nella dichiarazione d’intento ricevuta dal cliente;
• invia la comunicazione con dati inesatti o incompleti;
• effettua una fornitura/prestazione senza applicare l’Iva, a causa dell’infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta e non comunicata all’Agenzia delle Entrate.
La responsabilità solidale non ricomprende l’intermediario abilitato che omette di inviare la comunicazione, dato che tale obbligo concerne solamente i cedenti/prestatori che ricevono le dichiarazioni d’intento.

Fonte: Fisco e Tasse


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