L’articolo 182-bis della legge fallimentare in materia di “Accordi di ristrutturazione dei debiti”, così come sostituito dal decreto legislativo n. 169 del 2007, ha previsto una procedura semplificata a carattere stragiudiziale sfociante in un accordo, stipulato dal debitore con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, la cui efficacia è garantita dal provvedimento di omologazione del Tribunale (cfr. circolare n. 40/E del 2008).
La disciplina in esame, non è stata recepita, tuttavia, dal legislatore fiscale all’interno dell’articolo 101, comma 5 del TUIR. Pertanto ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, si ritiene che alle perdite su crediti generatesi a partire dalla data in cui il Tribunale omologa l’accordo di ristrutturazione dei debiti, non sia applicabile la previsione di deducibilità immediata contenuta nel citato c. 5 dell’art. 101 del TUIR.
La conferma è arrivata anche dall’Agenzia in occasione di Telefisco 2009.