La finanziaria 2008 ha previsto che “per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007”, è consentito dedurre, a prescindere dall’effettiva imputazione al conto economico, ammortamenti fiscali senza applicare la riduzione a metà del coefficiente tabellare, prevista dal c. 2 art. 102 TUIR per i beni strumentali materiali.
Tale possibilità è consentita esclusivamente “per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione” nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31dicembre 2007, eccezione fatta per i beni indicati “nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 164” - autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli.
Il predetto requisito della novità sussiste anche nel caso in cui l'acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non sia né il produttore né il rivenditore, a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato.
Rientrano tra i beni nuovi anche i beni complessi autoprodotti, anche nell’ipotesi in cui alla loro realizzazione abbia concorso un bene usato, purché il costo del bene usato non sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto.
La conferma è arrivata anche dall’Agenzia in occasione di Telefisco 2009.