La Finanziaria 2007 ha stabilito che, per i cittadini extracomunitari, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del TUIR possono essere riconosciute solo in presenza di una documentazione che, in sostanza, attesti lo status di familiare a carico, costituita da:
a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’Apostille, per il soggetti provenienti dal paese che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata dal paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano nel paese di origine.
Se i contribuenti extracomunitari sopra indicati e i loro figli sono residenti in Italia, le detrazioni per i figli sono riconosciute in presenza dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.
Nulla è precisato per il coniuge (residente o non residente), per il quale esiste la documentazione indicata.
La risposta dell’Agenzia nel corso di telefisco 2009 ha confermato in coerenza all’orientamento espresso nella circolare n. 34 del 4 aprile 2008, che il cittadino extracomunitario, ai fini della fruizione della detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e residente in Italia, possa documentare il coniugio attraverso il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, a condizione che il matrimonio sia stato riconosciuto e, quindi, trascritto nello stato civile del lavoratore extracomunitario richiedente la detrazione medesima.
Se il coniuge non è residente in Italia, si ritiene, diversamente, che il legame di parentela debba essere documentato nelle forme previste dall’articolo 1, comma 1325, della legge finanziaria 2007 in analogia a quanto stabilito per gli altri familiari.