E’ stato chiesto nel corso di Telefisco 2009 se un professionista che opera in forma individuale e intende associare alcuni collaboratori, creando un’associazione professionale è soggetto all’art. 54, comma 1 quater del Testo unico. Nel caso di specie agli associati non viene chiesto, all’atto della costituzione dell’associazione, il pagamento di alcun corrispettivo in denaro o in natura, né dal professionista, né dalla neocostituita associazione.
Il fondo di dotazione dell’associazione è rappresentato solo da apporti di denaro o beni materiali, necessari al funzionamento dell’associazione, effettuati dagli associati, senza comprendervi la clientela.
Le quote di partecipazione agli utili dell’associazione sono determinate, di norma annualmente dagli associati in funzione del contributo lavorativo di ciascuno di essi. All’atto dell’estinzione del rapporto associativo, all’associato o suoi eredi non spetta altro corrispettivo se non la quota di reddito del periodo d’imposta maturata alla data della cessazione del rapporto.
La risposta ha confermato la soluzione proposta dal richiedente e cioè che in assenza di corrispettivo (né in denaro, né in forma di incremento del fondo di dotazione) per la “cessione della clientela”, non sussiste alcun reddito imponibile in capo al professionista e quindi alcun costo deducibile per lo studio associato.
Infatti l’art. 54 c. 1 quater del TUIR stabilisce che alla formazione del reddito di lavoro autonomo concorrono i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale. Nel caso di specie non essendo prevista alcuna remunerazione per l’apporto della clientela, né al momento dell’adesione all’associazione né al momento dell’eventuale recesso, non sussiste materia imponibile da assoggettare a tassazione.