L’Agenzia con Circ. n. 8/E del 13/3/2009 a questo quesito ha dato la seguente risposta: l’articolo 7 del d.l. n. 185 del 2008 ha esteso le disposizioni sull’esigibilità differita dell’imposta sul valore aggiunto contenute nell’articolo 6, comma 5, secondo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, anche alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, da parte dei soggetti che realizzano un determinato volume d’affari, che un decreto in corso di emanazione ha fissato in euro 200mila euro.
Ne consegue che i predetti soggetti possono differire l’esigibilità dell’imposta al momento del pagamento del corrispettivo e, comunque, non oltre un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile, salvo l’ipotesi in cui, prima del termine annuale, i cessionari o committenti siano stati assoggettati a procedura concorsuale o esecutiva.
Come già chiarito con la risoluzione 5 marzo 2002, n. 75/E, nei casi di IVA ad esigibilità differita, il pagamento del corrispettivo determina l’esigibilità dell’imposta, con la conseguenza che, in ipotesi di pagamento, anche parziale, l’esigibilità si verifica pro-quota al momento di ciascun pagamento e la relativa imposta va computata nella liquidazione del periodo in cui è avvenuto il pagamento stesso.
A loro volta i cessionari/committenti possono esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta soltanto relativamente alla quota effettivamente corrisposta ai cedenti/prestatori.