Il comma 20 dell’articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008 stabilisce che il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere fiscalmente riconosciuto con il versamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali.
In assenza di pagamento dell’imposta sostitutiva, pertanto, la rivalutazione non produce effetti fiscali neppure ai fini dell’IRAP. (Telefisco 2009)