L’art. 2426 del Cod. Civ. al punto 8 stabilisce che “i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione”.
Per far questo occorre procedere alla rettifica tramite la creazione di un fondo svalutazione crediti, che deve tenere conto sia delle perdite già manifeste che di quelle ragionevolmente prevedibili.
Il procedimento per pervenire a tale quantificazione puo’ essere analitico o sintetico.
L’analitico prenderà in esame la situazione di ogni credito, il sintetico invece stabilirà una percentuale forfettaria determinata in base al riferimento di coefficienti appositamente costruiti.
Il criterio sarà comunque quello di far gravare le perdite nell’esercizio in cui si possono ragionevolmente prevedere.
Contabilmente quindi le rettifiche da apportare ai crediti andranno imputate alla voce “Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide”, voce B.10.d. e come contropartita andrà incrementato il fondo svalutazione crediti.
Fiscalmente occorre tenere presenti i limiti di deducibilità fiscale previsti dall’art. 106 c.1 del Tuir che prevedono due criteri distinti: deducibilità riferita ai soli crediti commerciali e importo della svalutazione deducibile non superiore allo 0,50% del valore dei crediti fino a quando il valore complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti non raggiunge il 5% dei crediti commerciali.
L’eccedenza a tali limiti sarà considerata indeducibile e portata in aumento del reddito.
Restano deducibili fiscalmente le perdite su crediti che risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.
Per elementi certi e precisi occorre dimostrare di aver fatto il possibile per la riscossione del credito.