L’art. 2470 del Codice Civile prevede che il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito presso l'ufficio del registro delle imprese da effettuarsi entro trenta giorni dall’avvenuta variazione della compagine sociale.
In passato, la cessione di quote produceva effetti prima nei confronti dei terzi (iscrizione dell’atto al Registro imprese) e poi nei confronti della società (iscrizione nel libro dei soci), dopo le modifiche si invertono temporalmente i momenti.
Infatti con il deposito, la cessione ha effetto nei confronti della società e con l’iscrizione, la cessione ha effetto nei confronti dei terzi.