Per eseguire il test di operatività ai fini della determinazione dei ricavi figurativi delle società di comodo, occorre individuare:
. le percentuali applicabili;
. i beni e le immobilizzazioni rilevanti;
. il valore dei beni e delle immobilizzazioni.
Le percentuali applicabili sono:
a) 2 per cento al valore delle azioni, partecipazione e strumenti finanziaria di cui all’art. 85 c.1 lett. c), d) ed e);
b) 6 per cento al valore degli immobili anche in locazione finanziaria; 5 per cento per gli immobili Cat. A/10; 4 per cento per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti;
c) 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria;
Riduzioni sono previste per le immobilizzazioni situate in piccoli comuni.
Quando l'ammontare complessivo di ricavi, di incrementi di rimanenze e proventi ordinari imputati a conto economico è inferiore a quello dei ricavi figurativi determinati mediante l'applicazione delle percentuali sopra indicate la società si definisce di comodo.