Le società che non hanno superato il test di operatività ai fini IVA vengono penalizzate in merito all’utilizzo dell’eventuale credito Iva.
Piu’ precisamente l'eccedenza di credito - risultante dalla dichiarazione annuale del periodo d'imposta relativamente al quale non è superato il test di operatività - non può essere:
- chiesta a rimborso;
- utilizzata in compensazione ;
- ceduta ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del D.L.. 70/98;
Inoltre, nel caso in cui per tre periodi d'imposta consecutivi l'importo delle operazioni rilevanti ai fini IVA risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 1 dell'articolo 30, la società non operativa (che per ciascuno dei tre periodi d'imposta non abbia superato il test) perde definitivamente la possibilità di utilizzare il relativo credito IVA, anche a scomputo dell'IVA a debito riferita ai periodi d'imposta successivi;