In caso di estinzione del sostituto d’imposta bisogna distinguere tra due opzioni:
- Senza prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto.
In tali ipotesi di liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto. In particolare, nel frontespizio del modello, nel riquadro “dati relativi al sostituto” e nelle comunicazioni e prospetti che compongono la dichiarazione, devono essere indicati i dati del sostituto d’imposta estinto ed il suo codice fiscale;
- Con prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto.
In caso di fusioni, anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell’attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell’unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali, chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell’anno in cui il soggetto estinto ha operato.