Per le imprese di nuova costituzione ovvero per quelle che pur sostenendo costi promozionali o di pubbliche relazioni, nell'anno di avvio non realizzano proventi e ricavi sufficienti per poterli dedurre è possibile dedurre le spese di rappresentanza sostenute nell’anno in cui si conseguono i ricavi e in quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile.