La tardiva registrazione nel Libro Unico del Lavoro sarà contestata e sanzionata allorquando, a seguito dell'accesso ispettivo, il datore di lavoro o per suo conto, il tenutario del Libro Unico, fornisca i cedolini con l'aggiornamento e la correzione dei dati registrati nei mesi precedenti nella sequenzialità numerica del mese in cui avviene l'ispezione. Tutto ciò posto che lo spontaneo adempimento, in assenza di intervento da parte di qualsiasi organo di vigilanza, non comporta di norma l'applicazione della sanzione per il ritardo nella registrazione.