Domanda e Risposta Pubblicata il 08/09/2015

Quali sono i limiti 2015 per il collegio sindacale nelle srl?

No all'obbligo di nomina del collegio sindacale per le srl al di sotto di determinate soglie dimensionali



Con l’entrata in vigore del decreto competitività (D.l. 91/2014), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24.06.2014, entrato in vigore il 25 giugno 2014, è stato eliminato l'obbligo di nomina del Collegio sindacale/revisore nelle s.r.l. a prescindere dall’ammontare dal capitale sociale. Questo vale naturalmente a condizione che non lo preveda lo statuto sociale.
Questa modifica si riflette anche sull'obbligo di nomina dell'organo di controllo delle cooperative, visto il richiamo all'art. 2477 del c.c. contenuto nell'art. 2543 del c.c.
L'obbligo dell'organo di controllo per la s.r.l. resta solo se si tratta di:
• una srl obbligata alla redazione del bilancio consolidato;
• una srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
• una srl che per due esercizi consecutivi abbia superato due delle seguenti soglie dimensionali che comportano anche la redazione del bilancio in forma ordinaria:
o almeno 4.400.000 € di attivo dello stato patrimoniale;
o almeno 8.800.000 € di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
o almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.


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