Non possono essere qualificate come imprese sociali le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 20 marzo 2000 n. 165 e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi.
Schematicamente i soggetti esclusi sono:
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Amministrazioni dello stato;
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Istituti e scuole di ogni ordine e grado;
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Istituzioni educative;
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Aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo;
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Regioni, Province e Comuni;
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Comunità montane,loro consorzi e associazioni;
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Istituzioni universitarie;
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Istituti autonomi case popolari;
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Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
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Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
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Le amministrazioni le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
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ARAN;
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Agenzie individuate dal decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300.