Il Codice Civile non ne dà una definizione.
A fornire una indicazione provvede l'articolo 12 del Dpr n. 601/73 che considera deducibili dal reddito delle cooperative e loro consorzi le somme di denaro che la società restituisce ai soci a titolo di minor prezzo dei beni e servizi acquistati, oppure di maggior compenso per gli apporti di beni, di servizi o di lavoro.
Non esiste alcuna limitazione all'ammontare del ristorno, fatta eccezione per le cooperative di lavoro per le quali sussiste il limite del 30% dei trattamenti economici complessivi corrisposti ai lavoratori soci (articolo 3, comma 2, lettera b, legge n. 142/2001).
I soci possono però prevedere delle limitazioni nello statuto.