La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni; la rinunzia non puo’ essere fatta solo per una parte dell’eredità, ma deve comprendere tutto.
Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
La rinunzia all’eredità non fa venir meno le donazioni che il chiamato rinunziante abbia ricevuto dal de cuius.
Il creditori dell’erede possono impugnare la rinunzia se questa reca loro pregiudizio per il mancato incremento del patrimonio del loro debitore.