Domanda e Risposta Pubblicata il 27/11/2014

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Passaggio generazionale aziende di famiglia nella successione ereditaria.

Passaggio generazionale: agevolato il passaggio dell'impresa in favore dei discendenti e del coniuge



La legge prevede un’agevolazione per il trasferimento di aziende e di quote sociali/azioni disposto in favore dei discendenti e nei confronti del coniuge del disponente.
I trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni non sono soggetti all’imposta se gli eredi proseguono l’esercizio dell’attività d’impresa o detengono il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
In ogni caso, per fruire dell’agevolazione è necessario che gli aventi causa rendano apposita dichiarazione nell’atto di donazione o nella dichiarazione di successione circa la loro volontà di proseguire l’attività di impresa ovvero di mantenere il controllo societario.

Alcune precisazioni in merito a questo punto fornite dalla Circolare delle Entrate n. 3 del 22 Gennaio 2008:

-  La norma in esame è volta a favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia e, pertanto, non può considerarsi applicabile al trasferimento di quei titoli che, per loro natura, non permettono di attuare tale passaggio (ad esempio, titoli obbligazionari).
-  L’esenzione non può trovare applicazione nei casi in cui beneficiario sia un soggetto societario o una persona fisica che non sia “discendente”o “coniuge” del dante causa.
-  La condizione del controllo è richiesta in relazione al trasferimento delle partecipazioni in società di capitali mentre non è richiesta nel caso di trasferimento di quote in società personali;
-  Il controllo rilevante è quello di cui all’art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria).

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