La costituzione dell’impresa familiare deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo di imposta.
La forma scritta è quindi richiesta per poter imputare (parte del) reddito al familiare collaboratore: si segnala che l’art. 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR. n. 917 del 1986) fissa il limite massimo di tale imputazione al 49 per cento dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore