Il professionista, emettendo la fattura in via anticipata, anticipa all’Erario il pagamento dell’Iva sulla fattura emessa per prestazioni effettuate, rispetto all’incasso della medesima fattura. In tale maniera, la procedura fallimentare beneficia del credito Iva senza averla pagata e un conseguente danno per il professionista che anticipa l’Iva senza averla incassata. A fronte di situazioni del genere, in passato si riteneva che il professionista dovesse emettere una nota di variazione in diminuzione per l’importo che corrispondeva al credito rimasto incapiente, mediante annotazione nei registri della variazione con conseguente recupero dell’imposta a suo tempo anticipata all’Erario. La nota di variazione, secondo quanto stabilito dalla risoluzione ministeriale numero 89 del 2002, può essere emessa solo nel momento in cui viene a configurarsi la certezza giuridica della infruttuosità della procedura, e quindi con la esecutività del piano di riparto.