No, non può essere superiore al valore nominale e nell’ipotesi in cui l’acquirente stipuli un contratto di mutuo per una somma maggiore rispetto al corrispettivo indicato nell’atto di compravendita, allo scopo di sopportare altre spese riguardanti l’acquisto dell’immobile, in sede di accertamento, risulta possibile dimostrare che l’importo del finanziamento rilevante ai fini del calcolo del valore normale, è solo parzialmente quello che scaturisce dall’operazione di credito, ovvero che lo stesso non è finalizzato all’acquisto dell’immobile. Inoltre, nel contratto di mutuo può essere specificato il fatto che parte della somma mutuata non è destinata a sostenere l’acquisto dell’immobile; in tal caso, per vincere la presunzione, risulta necessario esibire prova documentale della diversa destinazione del predetto ammontare. Esempi di documentazione da esibire potranno essere le autorizzazioni rilasciate dall’ente locale competente per eseguire lavori di ristrutturazione; i preventivi relativi ai lavori da svolgere; le fatture di pagamento.